Cesare Beccaria (1738-1794), giurista ed economista tra i più illustri del Settecento, nonché letterato e filosofo, è una figura di spicco dell’Illuminismo italiano legato agli ambienti intellettuali milanesi. Laureatosi in giurisprudenza, completa la sua formazione culturale con lo studio degli enciclopedisti francesi, interessandosi soprattutto a problemi economici, sociali e politici. Entrato nel cenacolo dei fratelli Pietro e Alessandro Verri a Milano, che attorno alla rivista “Il Caffè” (giugno 1764 – maggio 1766) conduce una vivace battaglia contro i pregiudizi e le istituzioni del passato, Cesare Beccaria si interessa al problema dello Stato deplorevole della giustizia, dimostrandosi un grande innovatore della scienza giuridica penale. Su consiglio di Alessandro Verri, che come protettore dei carcerati identificava l’antiquata procedura criminale come la fonte di numerosi errori giudiziari, Beccaria tratta quest’argomento nel testo Dei delitti e delle pene (1764) che riscuote un grande successo in tutta Europa a proposito di riforma legislativa e criminale. In esso convergono alcune delle idee sociali più significative della nuova cultura che andava affermandosi, espresse in uno stile limpido e articolato al tempo stesso. L’opera del settecentesco giurista milanese è anche per questo motivo un modello di esposizione per i filosofi del tempo. Cesare Beccaria, come Pietro Verri, concepiva la cultura in termini utilitaristici, ossia quale strumento di intervento concreto sulla realtà, con il fine di migliorare le condizioni materiali di vita degli uomini. Animato da un fervente spirito illuministico, Beccaria mutua la concezione utilitaristica da Francesco Bacone e dal suo “sapere per potere”.

Le tesi giuridiche e sociali sostenute da Beccaria incontrano contrasti e polemiche violente soprattutto da parte di padre Ferdinando Facchinei che lo accusa di eresia. I postulati di queste tesi risiedono nella filosofia illuministica francese e soprattutto nella teoria contrattualistica: discepolo ideale di Locke e di Helvétius, Beccaria è ben consapevole della complessità della struttura sociale, che dovrebbe fondarsi su un contratto capace di salvaguardare il più possibile i diritti degli individui. Beccaria osserva, inoltre, che essendo il delitto una violazione dell’ordine sociale stabilito con il contratto, la pena è un diritto di legittima autodifesa della società e deve essere proporzionato al delitto commesso, un principio mai più abbandonato dal pensiero giuridico moderno. Parimenti moderna è la teorizzazione del concetto di ‘prevenzione del delitto’.

Beccaria propugna inoltre l’abolizione della pena di morte per motivi sia umanitari sia pratici: tale pena, in effetti, non ha mai impedito il crimine. La pena di morte non è utile né necessaria, ed è contraria al principio contrattualistico per cui nessun uomo ha il diritto di disporre della vita di un altro uomo.

Dei Delitti e delle pene segna l’inizio della moderna storia del diritto penale ed è il testo più noto dell’intero Illuminismo italiano. L’opera viene esaltata anche dai filosofi del gruppo dell’Enciclopedia, che la considerano una delle opere più significative prodotte dall’età dei Lumi.

Adottando dei concetti che sono i princìpi fondamentali del pensiero di Montesquieu e di Rousseau, Beccaria ritiene che la società ha un fine determinato, e cioè quello di apportare la massima felicità al maggior numero possibile di individui, e che lo Stato nasce da un ‘contratto sociale’. Contrappone, inoltre, al principio del vecchio diritto penale, “è punito perché costituisce reato”, il nuovo principio “è punito perché non si ripeta”. Il delitto viene separato dal “peccato” e dalla “lesa maestà” e si trasforma in “danno” recato alla comunità. Divisa in 42 brevi capitoli, nel suo insieme l’opera ha lo scopo di dimostrare l’assurdità e l’infondatezza del sistema giuridico vigente. Per Beccaria le leggi sono le condizioni in vista delle quali è stato pattuito il ‘contratto sociale’ e le pene comminate rappresentano esclusivamente il mezzo per garantire e rafforzare l’azione delle leggi: “Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri”.

Alla luce di tutti i suddetti princìpi va interpretata la famosa e duplice conclusione cui Beccaria perviene. In primo luogo le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di loro natura: “Quando si provasse che l’atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d’impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l’effetto d’una ragione illuminata […] ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo”.

In secondo luogo, tanto più giuste sono le pene quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano concede ai sudditi. La perdita della libertà ha quindi dei limiti. Le tesi del celebre opuscolo Dei delitti e delle pene sono infatti fondate su una rigorosa interpretazione del concetto di ‘contratto sociale’, allo scopo di mettere in luce i limiti dei diritti della società sull’individuo. In quest’ottica la tortura e la pena di morte si rivelano inutili al fine fondamentale di prevenire i delitti, entrambi sono interventi che eccedono gli stessi interessi della società. L’impostazione del ragionamento è estremamente utilitaristica, ma l’ispirazione da cui esso muove rispecchia un profondo rispetto per i diritti della persona umana.

Beccaria non esita a definire il sistema legislativo vigente come un sistema meramente repressivo e lo rappresenta nei suoi ingiustificati rituali di violenza: “Vi volevano de’ motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl’infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell’universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né l’eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti”.

Invece di essere al servizio della giustizia, il sistema giudiziario si rivela quindi finalizzato ad un orribile meccanismo di potere e di soprusi, dietro il quale si nasconde l’ingiustizia che caratterizza l’intera società, espressione di tale ingiustizia. Non il benessere ma la sofferenza della maggior parte dei cittadini è, alla fin fine, il risultato di una struttura alquanto irrazionale. In particolare, Beccaria tuona contro la pena di morte, vertice di inciviltà gestito dallo Stato e contro le pratiche di tortura, barbare ed inutili, spesso fuorvianti rispetto alla verità. Lo Stato, infliggendo la pena di morte, dà un cattivo esempio perché, da un lato, condanna l’omicidio e, dall’altro, lo commette, ora in pace ora in guerra: “Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità”.

Beccaria definisce la pena di morte “inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini”, e sottolinea che essa è inutile e ingiusta soprattutto in un governo ben organizzato. “Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l’aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?”

La laicizzazione della giustizia propugnata da Beccaria é anche la più forte ragione del rifiuto della pena di morte: è infatti proprio arrogandosi il diritto di esprimere insieme la legge umana e la legge divina che gli Stati possono condannare a morte un presunto colpevole.

Beccaria condanna inoltre l’“oscurità delle leggi”, scritte in una lingua estranea al popolo e, molto spesso, fonte di fuorvianti interpretazioni: “Se l’interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l’oscurità che strascina seco necessariamente l’interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico”.

Le leggi devono essere accessibili perché tutti hanno il diritto di conoscerle e, di conseguenza, di rispettarle. Beccaria sostiene però che, in realtà, “la maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi”. Egli è inoltre convinto che “il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso”, bensì, il fine “non é altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini” (prevenzione del delitto).

Beccaria non esita a tuonare anche contro le accuse segrete che portano gli uomini a “mascherare i propri sentimenti” e ad errare smarriti e “fluttuanti nel vasto mare delle opinioni”, per cui l’innocente può essere punito al pari del reo. La pena va comunque applicata e “non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento”. E, agganciandosi alla pena di morte, aggiunge: “Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti”.

La certezza di un castigo e la conseguente privazione della libertà – “io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti” – “è assai più possente che non l’idea della morte”, che gli uomini intravedono tra l’altro sempre in lontananza. Il vero freno della criminalità non è la crudeltà della pena ma la sicurezza che il colpevole sarà punito.

La riforma della giustizia propugnata da Cesare Beccaria si basa sul trionfo della ‘ragione illuminata’, destinata ad influenzare il pensiero di molti studiosi anche nei secoli successivi. Egli è comunque consapevole dei limiti imposti dal suo tempo in cui impera l’assolutismo e, in quest’ottica, sostiene infatti che se si “lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli” anche se ciò rappresenta un motivo ancora più forte, “per i cittadini illuminati, di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità”.

Dei delitti e delle pene, su  proposta di Pietro Verri, affronta la questione della giustizia analizzando, volta per volta, ambienti circoscritti: la politica, la società e, infine, il rapporto tra società e benessere. Beccaria, attaccando apertamente il comportamento dei vari Stati intorno alla questione della giustizia, mette in discussione l’intero assetto del quale quel comportamento è l’espressione diretta. Avanzando delle proposte di rinnovamento giudiziario destinate a valicare i secoli successivi, Beccaria costruisce le fondamenta del pensiero giuridico moderno.

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