Il 13 marzo 2012 il professor Valerio Onida, già Presidente della Corte Costituzionale, ha affermato di ritenere che l’obbligo di oscurare i siti web italiani ed esteri, attraverso i quali vengono perpetrate violazioni del diritto di autore, debba ricadere sugli stessi fornitori di accesso ad Internet (i cosiddetti Internet service provider); in questo modo, in sostanza, dà il Suo nulla osta all’inizio di una forma di censura delle attività sul Web.

Questa affermazione non ha destato alcun tipo di scandalo, e nessuno si è occupato del prof. Onida, sino al discutibile scherzo telefonico architettato dai giornalisti del programma “La Zanzara”, di Radio24, durante il quale una finta Margherita Hack ha organizzato una beffa all’ex presidente della Consulta, già nominato come uno dei “dieci saggi” dal Presidente Napolitano.

Nell’estate del 2011 il Web e la Politica si erano dette decisamente contrarie alla prospettiva di censura del Web, denunciando sia il rischio censura che un qualsiasi problema di costituzionalità.

Ma di recente, dopo le pressioni di Confindustria Cultura Italia che ha sollecitato il coinvolgimento degli ISP nel filtrare siti italiani ed esteri che violino il diritto d’autore, il parere di Onida è tornato finalmente di “pubblico dominio”.

Il giurista, in un suo scritto del 27 ottobre 2011, sostenne, infatti, la legittimità, per un’autorità amministrativa, di oscurare siti internet responsabili di violazione sistematica del diritto d’autore, affermando, inoltre, che i provider (ISP) devono impedire ai propri clienti di accedere a tali siti, anche se si trovano all’estero.

Se il potere di oscurare il sito fosse stato confermato, il rischio di falsi positivi si sarebbe potuto estendere anche a quelli esteri e si sarebbe rischiato di incaricare i provider (privati fornitori della connessione ad Internet) del ruolo di “poliziotti della Rete”, obbligandoli ad analizzare il traffico internet.

Le associazioni di categoria si dicono tutt’ora preoccupate dall’uso del potere da parte del prof. Onida, e la loro argomentazione principale contro la delibera si è basata finora sul fatto che un’autorità amministrativa non può arrogarsi dei poteri che spettano esclusivamente all’autorità giudiziaria. 

Ma ci si chiede: come mai il documento di Onida è stato reso noto solo ora, considerando che è datato 27 ottobre 2011? Ed è quindi precedente alle due sentenze della Corte UE su diritto d’autore e ruolo degli ISP?

Di tali due sentenze, la prima, del 24 novembre 2011, si sofferma sull’incompatibilità con l’Ordinamento europeo di sistemi di filtraggio dell’accesso a Internet, mentre la seconda stabilisce che è contrario al Diritto UE imporre ai provider sistemi di filtraggio per prevenire il downloading illegale. 

In realtà, il parere dell’ex Presidente della Corte Costituzionale Onida, non è stato sollecitato da AGcom, ma, come sopra accennato, da Confindustria Cultura Italia. Per altro è stata subito la stessa Confindustria Cultura Italia a diffondere il parere e a chiedere all’AGcom di chiarire; da quest’ultima non è però ancora giunto alcun comunicato stampa e alcuna risposta.

Diversi tribunali nazionali, in sede di riesame, hanno annullato provvedimenti di oscuramento di siti web adottati in sede penale (si vedano i recentissimi provvedimenti dei Tribunali di Padova e di Belluno).

L’associazione di categoria AIIP (Associazione Italiana Internet Provider), è tra coloro che si augurano che, nell’acquisire il parere dell’illustre giurista, AGCom rammenti, in forza anche delle sue competenze non solo giuridiche, ma anche tecnologiche, che:“ I) il filtraggio sull’accesso, anche ai massimi livelli di sofisticazione tecnologica, funziona solo se l’utente finale non intende aggirarlo, così come accade nel caso della pedopornografia; II) la rimozione di contenuti considerati illeciti deve essere mirata allo specifico contenuto e non estesa all’oscuramento dell’intero sito, poiché violerebbe il diritto all’informazione e alla privacy dei cittadini; III) la rimozione selettiva lato accesso implica una analisi dell’intero traffico Internet in contrasto con il principio di esclusione di responsabilità dei fornitori che non praticano memorizzazione transitoria delle informazioni trasmesse” .

Ci si può chiedere inoltre: come una presa di posizione cosi scarsamente liberale e limitatrice della libertà di espressione culturale, possa essere emersa soltanto in seguito a uno scherzo telefonico, e non grazie a un normale e serio processo di informazione, quale dovrebbe caratterizzare il mondo Occidentale?

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