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Durante i lavori dell’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, tenutisi tra il 1946 e il 1948, uno dei grandi dibattiti tra le forze politiche fu l’istituzione delle Regioni. Se da un lato i democristiani furono i principali sponsor di questo nuovo ente locale da affiancare a Province e Comuni, i liberali mostrarono una certa lungimiranza esprimendo la propria contrarietà a riguardo. Evidentemente ai nostri era già chiaro quali problemi avrebbe creato all’Italia la nascita delle Regioni, la cui esistenza, qualora ne andassimo ad analizzare la storia, è sempre stata tribolata e ricca di contraddizioni, ma soprattutto di sempre più diseconomici conflitti con lo Stato italiano, soprattutto dopo la riforma del 2001. 

A distanza di quasi 70 anni, sarebbe auspicabile per il Paese che i liberali si distinguessero nuovamente rispetto alla perigliosa armonia della maggioranza politica, questa volta rappresentata dall’asse Renzi-Berlusconi, mirante a produrre una modifica costituzionale dalle conseguenze nefaste per le tasche e i diritti dei cittadini.

Il disegno di legge costituzionale depositato i giorni scorsi al Senato, infatti, contiene un nuovo caso “Regione”, pensato per compensare la tanto sbandierata, ma per nulla chiara abrogazione delle Province. Si sta parlando, per usare le parole del progetto di legge, degli “Enti di area vasta”.

In particolare, il futuro art. 117 della Costituzione potrebbe prevedere, tra le varie materie e funzioni sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, l’ordinamento di tali Enti, che lungo lo Stivale dovrebbero affiancare le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane.

Il disegno di legge costituzionale si ferma qui e non fornisce ulteriori indicazioni di principio sugli Enti di area vasta, per cui, per poter raccogliere ulteriori elementi sulla loro consistenza, bisogna scorrere le pagine della recente Legge 56/2014, applaudita dai parlamentari del PD non appena approvata e definita come figlia di Graziano Delrio, attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Renzi.

Stiamo parlando della famosa norma in merito alla quale, in maniera totalmente imprecisa, la stampa ha sbandierato l’abrogazione delle Province. Forse sarebbe più opportuno dire che la notizia è priva di fondamento, visto che l’esistenza delle Province è prevista dalla Costituzione e, pertanto, non può essere una legge ordinaria a sancirne la morte, ma solo una legge di rango costituzionale.

Ebbene, la Legge 56/2014 innanzitutto definisce “Enti territoriali di area vasta” le Città metropolitane e le Province. Quindi, chiarisce che il territorio delle prime corrisponde con quello di queste ultime e sancisce che, dal 1° gennaio 2015, le Città metropolitane prenderanno il posto delle Province. 

Ora non è il caso di entrare nel merito delle modalità di funzionamento del macchinoso meccanismo pubblico previsto dalla legge, visto che meriterebbe un approfondimento a parte. Quello che qui preme evidenziare è l’atroce dubbio che dovrebbe assalire il lettore, decifrando sia la norma sulla non vera abrogazione delle Province sia il disegno di legge costituzionale:

se nel 2015 le Città metropolitane prenderanno il posto delle Province, sempre che le ultime vengano cancellate con la riforma costituzionale oggi all’esame del Parlamento, configurandosi, sulla base di quanto riportato sopra, un avvicendamento tra “Enti di area vasta”, come fosse una sostituzione tra calciatori della stessa squadra, perché il disegno di legge costituzionale prevede l’esistenza di tali Enti in aggiunta alle Città metropolitane? Non sono esse una tipologia di Ente di area vasta? Cosa c’è dietro? E’ improbabile che si voglia far riferimento alle unioni o fusioni fra Comuni, la cui disciplina è proprio oggetto della Legge 56/2014. 

Il timore è che, qualora dovesse andare in porto questo contorto progetto di riforma, in futuro ci troveremmo con una moltiplicazione di istituzioni pubbliche locali, peraltro con la reale possibilità di non essere elettive, con la conseguenza di un vero “Disastro di area vasta”.

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