L’italica vocazione all’imitazione dei modelli istituzionali dei cugini francesi, si è spinta, persino, a importare sullo Stivale, con l’intermediazione di Benito Mussolini, duce del Fascismo, la giustizia affidata a pubblici impiegati, voluta da Napoleone Bonaparte per rafforzare il suo potere tirannico. Con l’unificazione in un’unica carriera impiegatizia dei rappresentanti della pubblica accusa e degli organi giudicanti e con la loro stretta dipendenza dal Ministro della Giustizia, il potere dispotico del Generale di Ajaccio si assicurava il controllo pieno del processo penale dal momento dell’inizio a quello della fine. Non a caso, il modello era stato trasfuso nel codice fascista Rocco. Lei ha già scritto sull’argomento e la sua motivazione è sempre stata molto chiara: in tal modo gli impiegati-magistrati non sono posti direttamente al servizio dei cittadini ma dell’autorità statale. Anche, in questo caso, le sembra preferibile il modello Anglosassone?
Sì, naturalmente! In Gran Bretagna non esiste un pubblico concorso per diventare giudici o pubblici ministeri: in entrambi i casi tali funzionari sono scelti tra i Queen Counsels ed è necessario diventare avvocati (barrister per i giudici, barrister o solicitor per i pubblici ministeri), avere anni di esperienza (almeno dodici) ed essersi distinti nell’esercizio della professione. Anche negli Stati Uniti d’America, essi sono scelti o in forza del principio dell’elezione popolare (durano in carica dai 6 ai 12 anni) o nominati in via provvisoria dal Governo previo consenso del Senato e conferma elettorale per un mandato regolare o in base a sistemi misti che comunque escludono la scelta per pubblico concorso, come per un qualsiasi impiegato statale. L’Italia e l’Europa continentale, invece, non hanno fatto, sinora, alcun tentativo serio di adeguarsi a una tale visione anti-autoritaria, impregnata, di spirito anti-colbertiano e conforme anche a sollecitazioni in tal senso provenienti dal mondo privato, soprattutto economico: ha fatto, in buona sostanza, orecchio da mercante.
In altre parole, lei dice, gli Stati-Membri consociati hanno scelto la strada più rispondente all’autoritarismo politico di cui è intrisa da sempre la loro cultura; con la sola differenza che all’autoritarismo politico delle origini, quello di un tiranno sostanzialmente circondato da pochi cortigiani e uomini di spada, si è sostituito quello burocratico, ancora più odioso perché formalmente acefalo, mastodontico nei numeri e sostanzialmente irresponsabile.
E gli effetti sono stati, ovviamente, più disastrosi nell’amministrazione della giustizia. Soprattutto in Italia. L’organizzazione dei dipendenti statali del potere giudiziario, affidata alla corporazione auto-gestita dei rappresentanti della pubblica accusa e degli organi giudicanti, ha consolidato, nel modo più pesante per i cittadini, l’affermazione dell’egemonia impiegatizia, fondata sulla vittoria in un esame di un pubblico concorso. Inoltre, per gli impiegati pubblici addetti alla giustizia (giudici e pubblici ministeri) il cursus honorum attraverso i poteri dello Stato non conosce ostacoli o incompatibilità di alcun tipo. L’Italia è probabilmente l’unico Paese del mondo, e certamente uno dei pochi nell’Occidente, dove un cittadino, con la semplice laurea in giurisprudenza e senza altri connotati di particolare predisposizione al ruolo da ricoprire: può presentarsi a un concorso di media difficoltà per dipendenti pubblici e divenire magistrato, passando disinvoltamente nel corso della sua carriera dal ruolo di pubblico accusatore a quello di giudice che decide; può scegliere di militare, a dispetto dell’imparzialità impostagli da una legge, in una forza politica senza subirne conseguenze negative e divenire, tranquillamente, deputato o senatore della Repubblica, esercitando in Parlamento la funzione legislativa; dulcis in fundo, può essere nominato Ministro della Repubblica e svolgere un ruolo importante nell’ambito del potere esecutivo. Prima di tali funzioni apicali e gestite in prima persona può, come magistrato, ordinario o amministrativo (quindi, giudicante) muoversi in tutti i meandri del sottogoverno, con funzioni varie, tutte dichiarate legislativamente e del tutto inutilmente (le leggi son ma chi pon mano ad elle?) incompatibili con la sua funzione di partenza.
Eppure, chi deve garantire e distribuire giustizia, dopo avere soltanto dato prova di essere in possesso di una basilare, elementare alfabetizzazione giuridica, dovrebbe stare, come insegna un detto popolare, con due piedi in una scarpa e non utilizzare le sue funzioni per passare da un campo all’altro. Perché nessuno ne scrive abbastanza? Penso anche alla corruttela, alla degenerazione, al malcostume che possono derivare alla vita pubblica di un Paese dalla trasmigrazione ripetuta di pubblici impiegati da bureaux a bureaux, dal via-vai continuo da un ruolo all’altro, dal pellegrinaggio, anche politico, da un altare all’altro.
L’abnormità del caso italiano è, per così dire, da manuale di malgoverno e trova addentellati persino nella Costituzione.
In che senso?
Nel senso degli effetti perversi, che oggi si producono in Italia per l’applicazione del principio sancito dall’art.112 della Costituzione.
Ritiene che la politicizzazione dell’azione penale, di cui ci si lamenta in Italia, è una diretta conseguenza dell’obbligatorietà sancita dalla Costituzione?
Certamente. Sotto tale falso usbergo, nel Bel Paese si affida l’accusa sostanzialmente nelle mani di un dipendente statale (che ha l’unico merito di avere superato gli esami teorici di un pubblico concorso) consentendogli di esercitarla, in piena autonomia e indipendenza da ogni potere costituito dello Stato, nella più assoluta discrezionalità strettamente dipendente dal numero esorbitante d’iniziative giudiziarie a lui attribuite. Il mito della prosecuzione di ogni crimine in un’umanità che cresce a dismisura e vede aumentare in modo abnorme il numero dei reati si trasforma in un vero e proprio inganno per il cittadino. Il numero di processi che si riversa sul tavolo di un pubblico accusatore lo induce a scegliere con assoluto e insindacabile arbitrio i delitti e le contravvenzioni da perseguire con precedenza sugli altri.
Lei dice: se le cause sono tante…e se ne possono portare avanti solo un certo numero di esse, è inevitabile che a scegliere sarà lui.
La conclamata obbligatorietà dell’azione penale si traduce, quindi, in una piena discrezionalità del pubblico ministero che ha, in tal modo, un potere gigantesco nelle sue mani: quello di scegliere le iniziative da assumere e di far passare nel dimenticatoio le altre.
Un arbitrio che, in buona sostanza, significa presenza di stimoli e di tentazioni di perseguire innanzitutto i presunti reati di uomini politici o di vip.
Che ciò possa influenzare negativamente un corretto funzionamento della giustizia è di tutta evidenza per chi non voglia bendarsi gli occhi.
E ciò che si realizza in Italia è sconosciuto in ogni altro Stato democratico occidentale?
Da noi, a differenza di altri Paesi, la pubblica accusa non è sottoposta a nessun controllo e ad alcuno indirizzo. L’imprescindibile indipendenza di chi giudica è estesa, del tutto incongruamente, anche a chi accusa; pur svolgendo tale figura pubblica un ruolo di parte che in alcuni Paesi può essere esercitato anche da un privato cittadino. Egli non è neppure tenuto a essere imparziale e le incongruenze non finiscono qui.
Il tema della separazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici è stato da lei affrontato, per la prima volta nel 1982, se non ricordo male, sulla rivista Mondoperaio. Come mai non ha mai fatto alcun passo avanti? Parti inquirenti e organi giudicanti condividono la stessa carriera, hanno lo stesso status giuridico ed economico e coabitano, spalla a spalla, negli stessi uffici dello stesso palazzo, si alternano in uffici giudiziari dalle funzioni radicalmente diverse, con un cambio di casacca che fino a qualche tempo fa era anche del tutto privo di limiti.
Ciò non avviene più ormai neppure in Francia che è il Paese da cui abbiamo ereditato, per il tramite di Napoleone (e di Mussolini che voleva imitarlo) un sistema inquisitorio tra i peggiori del mondo (la trasformazione, conclamata, in sistema accusatorio si è rivelata una delle più clamorose bufale italiche). Si tratta di una situazione che abbiamo ereditata, dai Francesi ma, nel secondo dopoguerra mondiale, l’abbiamo capovolta per assoluta incapacità di prevederne i nefasti effetti: rendendo corporativamente autonomi e sostanzialmente irresponsabili i pubblici dipendenti addetti al servizio-giustizia. Per ciò che riguarda tutti i magistrati, abbiamo trasformato un Ordine in un vero Potere, pur privo di ogni investitura popolare (che un vero Potere dovrebbe sempre avere).
Altrove, lo so bene, non è così.
In Inghilterra la pubblica accusa è una diretta promanazione del potere esecutivo. Per gli Stati Uniti d’America, l’Attorney General (che ha funzioni rapportabili a quelle di un Ministro della Giustizia europeo) dirige e controlla gli avvocati pubblici dell’accusa e della difesa e sia gli uni che gli altri non hanno nulla da spartire, com’è ovvio, con gli Organi giudicanti: soltanto questi ultimi godono di piena indipendenza e autonomia, com’è giusto che sia. E sono organi, in vario modo, elettivi. Il controllo su di essi è del popolo sovrano che lo esercita, eventualmente bocciandoli alle votazioni. Anche negli altri Paesi democratici il controllo sulla pubblica accusa è nelle responsabilità del potere esecutivo (anche in Francia, ora è così). Non v’è né obbligatorietà né discrezionalità del pubblico accusatore. Il compito di individuare, di anno in anno, i fatti penalmente rilevanti da trattare con priorità, è del Parlamento, massima espressione, ancora una volta, del popolo sovrano.
Non pensa che lo stesso risultato si potrebbe ottenere affidando tale funzione non all’intero Parlamento, ma a un’Autorità indipendente eletta dal Parlamento?
Mi sembra una strada percorribile.
