In materia di modifiche alla legge sulla cittadinanza, è diffuso il sospetto che la nuova normativa sia stata spinta da un malcelato calcolo elettoralistico, più che da un onesto sforzo di costruzione di un impianto teorico-sistematico avente come obiettivo la reale integrazione dello straniero nel nostro Paese. Anche i Media hanno privilegiato la narrazione delle contrapposizioni ideologiche, piuttosto che affrontare una più articolata analisi degli aspetti tecnico-giuridici della nuova normativa – il ddl licenziato, dopo un lungo iter, dalla Camera e, ora, incardinato al Senato –  e delle conseguenze di questa sul tessuto sociale del Paese, in un momento di grande fragilità economica e tangibile senso di insicurezza.

Come noto, il ddl novella la vigente normativa (l. 91/1992 e successive modifiche), introducendo un più ampio dispositivo di acquisto della cittadinanza attraverso lo Ius Soli, per i  nati in Italia da almeno un genitore munito di permesso di soggiorno permanente (diritto esercitabile, a differenza della normativa vigente, senza necessità di attendere la maggiore età) e un altrettanto generoso meccanismo di naturalizzazione, per nativi stranieri che abbiamo compiuto un minimo percorso di istruzione o di formazione nel nostro Paese (il c.d. Ius Culturae).

Ecco, in forma schematica, la sintesi delle principali criticità.

  1. La prima è la palese contraddizione tra l’attribuzione, per Ius Soli, della cittadinanza al minore, rappresentato in tale scelta dal genitore – in quanto ancora inidoneo ad agire – e lo spirito della riforma, che dovrebbe essere quello di arrivare al traguardo dell’integrazione sociale, mediante la volontaria adesione e la consapevole condivisione dei valori della nostra Costituzione. Dal testo incardinato al Senato traspare che nulla cambia, se famiglia e minore neocittadino rimpatrino nel paese di origine o espatrino altrove, appena acquisito il nuovo status, impossibilitando di fatto, se in età prescolare, il completamento di quel percorso di formazione, propedeutico all’auspicato inserimento e all’interiorizzazione della scelta di cittadinanza.
  2. La seconda considerazione riguarda la facoltà del neocittadino di rinunciare alla nuova cittadinanza entro due anni dalla maggiore età e mantenere, invece, quella originaria. Già la previsione, nell’articolato, della facoltà di rinunzia sembrerebbe sostanziare i dubbi sulla reale efficacia dello strumento dello Ius Soli di far maturare nel nuovo italiano un legame identitario, almeno equivalente a quello del Paese di prima cittadinanza.
  3. Quid iuris, inoltre, se l’acquisizione della cittadinanza italiana, oggetto di rinunzia, venga addotta, posteriormente, dal Paese di origine come motivo automatico della perdita della cittadinanza ex tunc, facendo precipitare l’ex cittadino italiano in un limbo giuridico? Il nostro Paese ha sottoscritto i trattati per evitare l’apolidia. Ma gli altri di origine?
  4. Il meccanismo del cosiddetto Ius Culturae riconosce il diritto alla cittadinanza al minore, entrato in Italia prima del dodicesimo anno, e che abbia completato, almeno, un ciclo scolastico di 5 anni o professionale di 3, su semplice dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, da parte del genitore regolarmente residente (ossia munito di permesso di soggiorno oltre i 3 mesi e di iscrizione anagrafica). Al compimento della maggiore età, ed entro i due anni successivi, è sufficiente la richiesta dell’interessato all’ufficiale dello stato civile, a prescindere, ci sembra – interpretando letteralmente il comma 2 ter dell’articolo 4 – dal requisito della presenza legale nel Paese del richiedente o dei suoi ascendenti. E, apparentemente, senza essere vincolato ai requisiti di reddito minimo ai quali sono, invece, sottoposte altre categorie di richiedenti.
  5. Paradossalmente, in base alle norme superstiti della legge 91/1992, a uno straniero, nato in Italia potrebbe essere preclusa la naturalizzazione, se nel periodo intercorrente tra la nascita e la maggiore età egli si fosse assentato dal Paese per oltre 6 mesi consecutivi. Mentre ad altro straniero, entrato in Italia a ridosso del dodicesimo genetliaco, in forza della nuova disciplina, sarebbe sufficiente il minimo requisito del superamento della scuola primaria o del triennio di formazione professionale, per accedere, senza ulteriori condizioni, all’agognato status. Che il secondo possa aver maturato, in virtù dello scarno requisito formativo, un maggior grado di integrazione rispetto al primo, resta, a nostro avviso, un postulato indimostrabile.
  6. Il ddl, estende, in via transitoria, le disposizioni dello Ius Culturae anche a chi, avendo superato il limite dei 20 anni, sia, all’entrata in vigore della legge, già in possesso dei prescritti minimi requisiti di frequenza scolastica o formazione e della residenza legale in Italia durante gli ultimi 5 anni. Solo per quest’ultima categoria di soggetti, già maggiorenni, il ddl prevede, come condizioni ostative, l’anteriore diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, o i già decretati provvedimenti di espulsione o allontanamento. Non sembra, invece, essere, esplicitamente, prevista, come causa escludente della cittadinanza, l’esistenza di precedenti penali.
  7. In relazione a quest’ultimo punto, è opportuno evidenziare l’inspiegabile disparità rispetto ad altre modalità di acquisizione della cittadinanza, come quella per matrimonio o in virtù di discendenza da avo italiano. Per questi richiedenti, la normativa continua a prescrivere la presentazione di certificazioni penali e a precludere (o a sospendere fino a sentenza definitiva) la cittadinanza, in caso di condanne per determinate categorie di reati non colposi, comminate in Italia o da autorità giudiziaria straniera.
  8. Nel ddl pendente al Senato non si trova traccia di previsione degli oneri e dell’indicazione delle relative fonti di copertura, come previsto dall’articolo 81 della Costituzione, connessi all’introduzione delle nuove disposizioni, sia per quanto riguarda l’esenzione del contributo amministrativo per le istanze concernenti i minori, sia per la quantificazione degli altri maggiori costi che l’estensione della cittadinanza comporterà per il bilancio dello Stato.
  9. La nuova normativa non affronta il tema della revoca della cittadinanza, fattispecie teorica e assai limitata nel nostro ordinamento, ma maggiormente presente nell’arsenale legislativo, a contrasto di criminalità e terrorismo, in altri Paesi.  Nel Code Civil d’Oltralpe è prevista (e messa in atto qualche decina di volte, dall’inizio degli anni ’90) la possibilità di revoca della cittadinanza, attribuita per naturalizzazione fino a 15 anni prima, in caso di commissione di delitti contro la sicurezza dello Stato e per terrorismo. Il ddl incardinato al Senato prevede la minaccia alla sicurezza della Repubblica come causa ostativa all’acquisizione della cittadinanza ma non la sua revoca, per gli stessi gravi motivi, una volta che questa sia stata attribuita.
  10. Infine, la normativa appare asimmetrica rispetto a quella di molte nazioni di provenienza dei candidati alla cittadinanza e, variamente divergente rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Infatti, le legislazioni nazionali in materia di cittadinanza sono tutt’altro che uniformi, tra l’uno e l’altro dei 27 Paesi dell’Unione, anche se la cittadinanza, in uno di essi, conferisce automaticamente quella comunitaria, con tutti i diritti ad essa connessi. Sarebbe, pertanto, auspicabile che il tema dell’armonizzazione delle politiche di cittadinanza venisse affrontato nel più ampio parterre delle istituzioni comunitarie, promuovendo la revisione e l’aggiornamento dei trattati, alla luce delle nuove emergenze delle migrazioni e delle problematiche inerenti alla sicurezza.

Questi e molti altri, gli argomenti che dovrebbero suggerire al legislatore della nostra camera alta – fortunatamente sopravvissuta al dispotismo del promotore della sua declassazione – di esaminare con molta più ponderazione il ddl, incardinato presso di essa, senza timore di votare in difformità dalla camera che lo ha originato. Per impedire di licenziare una norma contraddittoria, lacunosa e controproducente che risulta, tra l’altro, invisa a crescenti settori dell’opinione pubblica, come rilevato da recenti e inequivoci sondaggi.

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