É tuttora aperto un ampio contenzioso tra lo Stato e gli Enti Locali in materia di rifiuti: solo che a distribuire le carte, questa volta, ci sono i Giudici. Facciamo una premessa.
La legge n. 234/2012 ha previsto che siano le Amministrazioni locali ad avere la finale responsabilità per le violazioni ambientali e che -quindi- spetti a questi soggetti pubblici tutto l’onere di rispondere in solido per eventuali sanzioni che sono irrogate dalla Europa.
La cosa fino a ieri funzionava così: lo Stato anticipava solamente il relativo pagamento, salvo poi rivalersi sugli EELL. Ma questo impianto normativo si appalesa come oltremodo vigliacco, perché non solo deresponsabilizza il livello centrale per tutto il pregresso, ma di più non tiene affatto conto del vero grado di coinvolgimento sulle decisioni. Per questo è giusto sia finalmente messo in chiaro l’arcano, regolamentandolo fino in fondo, se necessario.
Anche a questo serve l’unione Europea.
Quando, ad esempio, è esplosa la “questione discariche” (con ben 200 casi di irregolarità riscontrate) e lo Stato ha richiesto la rivalsa ai Comuni interessati e questi -per non finire in dissesto finanziario- hanno aperto tutto un fuoco di sbarramento giuridico, tracciando la strada per una serie di pronunce che ormai fanno scuola.
Come, ad esempio, quella del Tribunale di Torino (n. 239/2020) che stabilisce che la rivalsa è possibile solo ove l’Amministrazione locale abbia preso parte a quel processo che ha portato alla decisione prima opinata e poi sanzionata: altrimenti lo Stato non può chiamare a risponderne un soggetto che è -di fatto- stato escluso dal concreto processo che ha portato a quella decisione.
Già “causa, effetto” : è giusto che così sia il vero decentramento. Ma c’è di più.
Anche la diversa gradazione della responsabilità dovrebbe essere ponderata caso per caso. Perché se, ad esempio, un tipo di inadempimento è solo tutto opera dello Stato centrale (che ha escluso Regione ed EELL), é altrettanto sacrosanto che a questo incomba per intero il pagamento della conseguente sanzione.
Al massimo -la giurisprudenza si sta sempre più orientando in tal senso- si potrebbe individuare un parametro di suddivisione delle responsabilità, come in modo autorevole ha sentenziato la Corte Costituzionale nel 2016 (Sentenza n. 147): infatti le procedure di coinvolgimento contemplano le fattispecie di “sentito” e “d’intesa”, laddove la preminenza è diversamente graduata.
Questo giornale vuole proprio vedere se il tanto agognato decentramento sia stato -in realtà, e non ad opera di maggioranze specifiche- un bluff scaricabarile per uno Stato obeso che si dimostra forte con i deboli e debole con i forti.
Ora ci sono in campo dei soggetti che, di fatto, non te la mandano a dire: l’Europa è i Giudici. Che farà il nostro lottatore di Sumo?
